(S.O.
alla G.U. n. 57 del 08.03.2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro
IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo
disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti
i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e
tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo
da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma
primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza
i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di
consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si
presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o
altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di
consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione
del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto,
il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o
materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via
anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione
è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o
sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto
a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a
norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata
del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo,
ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei
due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili
per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o
la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine
alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio
ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o
è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità
imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo
1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di
due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma
secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine
di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore
si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma
secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi
dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola
chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede
di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o
su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e
quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed
esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto,
anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di
tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del
presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2. - Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei
beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia
avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del
codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano
ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.